Onorevoli Deputati! - L'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire a una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

 

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      L'Accordo è di particolare interesse in considerazione del fatto che l'India è uno dei maggiori produttori cinematografici al mondo e riveste un ruolo strategico nella produzione cinematografica asiatica, per la presenza nel suo territorio di numerosi centri di produzione cinematografica, di studi e di set di ripresa.
      La produzione cinematografica indiana si caratterizza, da un lato, per l'attenzione alla propria tradizione e, dall'altro, per l'apertura alle tecnologie occidentali, con particolare riguardo agli effetti speciali, settore nel quale l'Italia può apportare il proprio cospicuo contributo in termini di impiego di nuove tecnologie.
      L'accordo in esame, pertanto, costituisce uno strumento che consentirà al nostro Paese di realizzare degli importanti progetti di carattere sia cinematografico, sia audiovisivo, con notevoli sviluppi culturali e commerciali.
      L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefìci accordati in Italia e in India ai rispettivi film nazionali.
      L'articolo 1 definisce il significato di «coproduzione», individua le Autorità competenti nei due Paesi e stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali.
      L'articolo 2 stabilisce che i coproduttori debbano disporre di una buona organizzazione tecnica, solidità finanziaria e di una qualificata esperienza professionale, aspetti che dovranno essere verificati dai coproduttori stessi.
      L'articolo 3 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due Paesi.
      L'articolo 4 specifica la nazionalità dei produttori e di ogni altra persona coinvolta nella coproduzione, nel rispetto, per quanto riguarda l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
      L'articolo 5 stabilisce i luoghi ove dovranno essere realizzate le riprese, le lavorazioni di animazione e la post produzione.
      L'articolo 6 stabilisce le versioni linguistiche in cui dovranno essere registrate le colonne sonore originali e doppiate, salvo deroghe approvate dalle competenti Autorità per singoli dialoghi, nonché i luoghi ove dovranno essere effettuati il doppiaggio e il sottotitolaggio di un film coprodotto, secondo quanto stabilito dal contratto tra i coproduttori.
      L'articolo 7 specifica il diritto di proprietà e di utilizzo da parte di ciascun coproduttore del negativo originale di un film.
      L'articolo 8 riguarda le facilitazioni per l'importazione temporanea dell'attrezzatura cinematografica e per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'altro Paese contraente.
      L'articolo 9 riguarda la ripartizione degli introiti.
      L'articolo 10 stabilisce i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario.
      L'articolo 11 stabilisce che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implica automaticamente la concessione del benestare di proiezione in pubblico.
      L'articolo 12 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.
      L'articolo 13 specifica l'uso della dizione «coproduzione italo-indiana» e «coproduzione indo-italiana».
      L'articolo 14 riguarda la partecipazione dei film in coproduzione ai festival internazionali e la suddivisione tra i coproduttori degli eventuali premi, trofei, incentivi e benefìci.
      L'articolo 15 stabilisce che le Norme di procedura per la coproduzione verranno fissate con un successivo scambio di note tra le Autorità competenti dei due Paesi.
      L'articolo 16 ribadisce il rispetto delle norme nazionali e, per la Repubblica italiana, anche dell'Unione europea, per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni.
      L'articolo 17 prevede l'istituzione di una Commissione Mista per vigilare sull'applicazione dell'Accordo, ne elenca le funzioni e stabilisce che la stessa possa sottoporre alle considerazioni delle Autorità competenti dei due Paesi le modifiche dell'Accordo ritenute necessarie.
      L'articolo 18 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo.